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Con Deliberazione n. 2751 del 14.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici;  provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.10 del 18 gennaio 2013; tale Sistema segue la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali, avvenuta il 26-07-2012.

Sono soggetti accreditabili come Certificatori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalle vigenti leggi ed ordinamenti, i tecnici:

  • iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C.;
  • iscritti ai Collegi dei Geometri, dei Geometri Laureati, dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari, dei Periti Agrari Laureati, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
  • iscritti ai Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Essi possono operare sia nella qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici di società di servizi pubbliche o privati, sia come professionisti liberi od associati.

Gli Ordini ed i Collegi, tramite apposita Commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo di ciascun iscritto candidato all’accreditamento; la Commissione prende in considerazione:

  • il superamento di esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master;
  • esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, che abbiano ottenuto la certificazione di sostenibilità con punteggio pari o superiore a due;
  • esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca su temi dell’edilizia sostenibile;
  • produzione di ricerche e studi, nonché docenze universitarie e nell’ambito di corsi di formazione, di specializzazione e nell’ambito di master;
  • corsi di formazione di base della durata minima di 60 ore con superamento dell’esame finale con esito positivo.

Valutato il curriculum professionale, gli Ordini ed i Collegi stabiliscono quali moduli del corso qualificante il candidato debba seguire per ottenere l’accreditamento quale Certificatore di Sostenibilità Ambientale degli Edifici; il candidato può essere accreditato senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall’Ordine o dal Collegio, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo.

Per il mantenimento della qualifica di Certificatore è necessario l’aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, per un minimo di 8 ore; in tal caso gli Ordini ed i Collegi provvedono all’aggiornamento dei Certificatori secondo le modalità stabilite per i corsi di formazione.

La Deliberazione n. 2751 del 14.12.2012, infine, definisce anche:

  • il sistema di formazione ai fini dell’accreditamento (corsi di formazione qualificante di 20 ore oppure corsi di formazione di base di 60 ore, entrambi con esame finale);
  • i soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione.

Al fine di consentire agli Ordini e Collegi di valutare i curricula ed organizzare i corsi di formazione, nei primi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Sistema di Accreditamento, sono Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali indicati in precedenza.

Per maggiori informazioni:

 

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